Statuto

Articolo 1 – Costituzione e sede

È costituita l’Associazione di teoria politica Lorella Cedroni, composta da persone che abbiano svolto o siano interessate agli studi sociali e politici.

L’associazione ha sede legale presso l’indirizzo indicato dal presidente pro tempore e può costituire sedi distaccate di coordinamento sul territorio nazionale e all’estero.

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Articolo 2 – Finalità

L’associazione è un’organizzazione non lucrativa, opera in regime di esclusivo volontariato e intende promuovere esclusivamente solidarietà sociale attraverso ricerche, convegni, pubblicazioni, formazione, istruzione e riconoscimenti riguardanti tematiche sociologiche e politologiche nel loro più ampio spettro di indagine (empirico, filosofico, giuridico, economico, linguistico, storico e storiografico).

In particolare, l’associazione bandisce ogni anno a carattere nazionale il ‘Premio di laurea Lorella Cedroni’, conferendolo nel mese di maggio alla migliore tesi di laurea magistrale su argomenti sociologici e politologici, discussa nell’anno solare precedente.

All’associazione è vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

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Articolo 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

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Articolo 4 – Soci

Fanno parte dell’associazione i soci fondatori e i candidati che, presentati da due associati, vengano designati come soci ordinari dal Comitato direttivo, con il voto favorevole a scrutinio palese della maggioranza dei presenti.

Gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale fissata dal Comitato direttivo e approvata dall’Assemblea generale. Le quote associative non sono trasmissibili o rimborsabili.

Ogni socio maggiore di età – senza distinzione tra soci fondatori, soci emeriti e soci ordinari – ha diritto di voto nell’Assemblea generale annuale e in quella straordinaria eventuale, ha il medesimo elettorato passivo e pari diritto di accesso alle quote sociali, nelle forme previste dal presente statuto. Riceve periodiche comunicazioni sulle iniziative promosse.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa annuale matura il 1° gennaio di ogni anno. Qualora non venga pagata entro tre mesi, il vincolo associativo viene automaticamente a cessare. Il Comitato direttivo può reintegrare l’associato che abbia versato in ritardo la cifra dovuta.

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Articolo 5 – Organi

Sono organi dell’associazione l’Assemblea generale, il Comitato direttivo e il presidente.

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Articolo 6 – Assemblea generale

L’Assemblea generale è composta dagli associati presenti (o rappresentati) e in regola con il pagamento della quota associativa. Si esprime attraverso votazioni a scrutinio palese, ma elegge il Comitato direttivo a scrutinio segreto.

Si riunisce almeno una volta l’anno, anche solo per via informatica, su convocazione del presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Può essere convocata anche sotto richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o della metà del Comitato direttivo.

L’Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di più della metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno voto.

L’Assemblea generale delibera sulla relazione predisposta dal Comitato direttivo riguardante la gestione dell’associazione e la sua situazione finanziaria. Approva i bilanci preventivi, quelli consuntivi e la quota associativa annuale. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno e provvede, ogni tre anni, al rinnovo del Comitato direttivo.

Tutte le delibere devono essere approvate con la maggioranza dei voti dei presenti.

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Articolo 7 – Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da dieci associati, eletti a scrutinio segreto ogni tre anni dall’Assemblea generale. Provvede all’elezione del presidente e alla nomina di un segretario generale e un tesoriere, che vengono scelti al suo interno e non possono rinnovare il loro mandato consecutivamente.

Al Comitato direttivo compete, attraverso il coordinamento del segretario generale, la gestione dell’attività dell’associazione, l’individuazione della quota annuale, la designazione dei soci ordinari e l’eventuale designazione di un presidente onorario e più soci emeriti (non tenuti al versamento della quota associativa).

Si riunisce, anche solo per via informatica, se è convocato dal presidente o se è presentata richiesta da almeno la metà dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono valide se assunte con la presenza di almeno cinque membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, quello del presidente è determinante.

Le sedute del Comitato direttivo sono documentate mediante un resoconto sottoscritto dal presidente e da un segretario verbalizzante. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente ad interim, indicato dal Comitato direttivo, ne assume le prerogative e le funzioni.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato direttivo redige e approva il bilancio economico di previsione e quello consuntivo per l’esercizio decorso, stilati dal tesoriere. Entrambi vengono sottoposti all’Assemblea generale entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati dalla associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

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Articolo 8 – Presidente

Il presidente è eletto dal Comitato direttivo a scrutinio segreto e non può rinnovare il proprio mandato consecutivamente. Convoca e presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea generale, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni e attua le deliberazioni. Rappresenta legalmente l’associazione davanti a terzi, con tutti i poteri di gestione.

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Articolo 9 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative e da contributi ricevuti a qualunque titolo. Il fondo comune è amministrato dal tesoriere, che ne cura il deposito presso un istituto di credito presente su tutto il territorio nazionale.

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che ciò sia imposto per legge o effettuato a favore di altre associazioni con analoghe finalità. Ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

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Articolo 10 – Modifiche dello statuto

Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Comitato direttivo. Le modifiche devono essere notificate a tutti gli associati e approvate dall’Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.

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Articolo 11 – Scioglimento e liquidazione

L’Assemblea generale può decidere di sciogliere l’associazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci iscritti.

In tal caso, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, secondo quanto stabilito dall’Assemblea generale, ad altre organizzazioni non lucrative di solidarietà sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L’Assemblea generale nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni dell’associazione.

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Articolo 12 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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